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IL BRIGANTAGGIO E LA QUESTIONE MERIDIONALE |
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LEGGI ABOLITIVE DEL MEZZOGIORNO |
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di Carlo Alianiello |
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da: "La conquista del Sud" Edizioni Rusconi, 1972 |
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"Il sistema feudale napoletano, abolito con provvedimento di Giuseppe e Gioacchino Napoleone del 1806-1808, è ritenuto una gloria storica del dritto italiano, per il suo carattere liberale che lo differenziava di gran lunga da quelli in Francia e in Germania. In nessun altro Stato d'Europa vi fu mai un sistema feudale in cui, come nel Napoletano, i dritti dei cittadini fossero, per dritto vigente, ma talora anche in fatto, così assoluti, inviolabili e imprescrittibili e dove il giure civile dominasse, con l'aiuto dei più eminenti dottori e giureconsulti, il giure del feudo. "La teoria degli usi civici e dei demani comunali, sorta nel dritto feudale napoletano al lume dell'equità civile, è tutta propria del dritto napoletano. Nei paesi di origine del feudalesimo non avrebbe potuto sorgere. Altrove la rivoluzione francese, abbattendo il feudalesimo restituì solo poco a poco i jura civitatis ai cittadini, compiendo con sforzo grande il passo che nel dritto napoletano avevano già fatte le prammatiche di Ferdinando d'Aragona, del 14 dicembre 1493 de salario, e di Carlo V de baronibus et eorum officio. "Lungi dalla negazione di ogni dritto nei vassalli, i feudisti italiani si accordavano nel definire il feudo come un utile dominio o come un beneficio; e ciò qualunque fosse la formula dell'investitura. "La grande rivoluzione che in Francia sbarbicò dalla radice il feudalesimo, non riuscì agli stessi effetti ch'ebbe nel mezzodì di Italia, appunto perché nel reame di Napoli la feudalità, anche nel periodo dei suoi maggiori eccessi e, malgrado tutte le lagnanze degli scrittori, era rimasta ben lungi dal raggiungere l'esempio dei signorotti francesi. Vero è che, appena occupate quelle provincie dai napoleonici, uscì la legge del 2 agosto 1806, ad abolire la feudalità con tutto lo strascico delle sue attribuzioni. Ma l'omaggio ai principi della rivoluzione ebbe forme ed effetti alquanto diversi. Per l'art. 15 di queste leggi, i demani appartenenti agli aboliti feudi restavano agli attuali possessori. Le popolazioni conservavano gli usi civili e tutti i dritti che allora possedevano su quelli, fino a quando con altra legge non ne fosse ordinata e regolata la divisione, proporzionale al dominio e dritti rispettivi. Espressamente proibita qualunque novità di fatto". |
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