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SENTENZA TRIBUNALE DI BENEVENTO IMPUTATO COSIMO GIORDANO |
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In nome di Sua Maestà Umberto I, per Grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia L'anno 1884 il giorno 25 agosto in Benevento La Corte di Assisie del Circolo di Benevento composta dai Signori: Commendatore Nicola Falconi, presidente, Domenico Iorio e Adolfo Sessa, giudici. Letto il verdetto dei giurati, dal quale Cosimo Giordano fu Generoso da Cerreto Sannita è dichiarato colpevole: 1. - Di avere nel 4 novembre 1860 nel quartiere dei Granili in Napoli rotta una valigia di pertinenza del signor Francesco Cappellani ed involato danaro contante ed altri effetti del valore di oltre lire 500. 2. - Di aver fatto parte di una associazione di malfattori del numero non minore di cinque dal maggio 1861 al 1864 percorrendo le campagne del Beneventano e luoghi vicini ad oggetto di delinquere contro le persone e le proprietà e come capo e come direttore della detta banda. 3. - Di avere nel giugno 1862 in compagnia di malfattori, in numero non ninore di 5, sequestrato Giambattista Mastrobuono e con minacce di morte o di altro grave danno fatto con sequestro, ambasciate e con biglietti sottoscritti ottenne dalla famiglia del medesimo la somma di lire 8500. 4. - Di avere nel 29 maggio 1861 nella contrada Cerusiello in tenimento di Cerreto ucciso Giuseppe Parente con un colpo di arma da fuoco. 5. - Di avere nel primo settembre 1861 tolto volontariamente la vita ad Annibale Piccirilli dopo di averlo aspettato per qualche tempo lungo la strada che da Guardia Sanframondi mena a Cerreto Sannita, onde mandare in effetto l'avuto disegno. 6. - Di avere nel 11 luglio 1862 in contrada Starsia, tenimento di Guardia, in riunione di banda armata nel numero non minore di cinque, con violenze e minacce, depredato il giudice Giovannantonio de Gennaro di una valigia contenente biancheria ed altri oggetti del complessivo valore di L. 300 e la domestica di costui Enrichetta Gatti di un baule contenente biancheria ed altri oggetti di uso del complessivo valore di lire 171. Nonché di avere nelle circostanze di tempo e luogo sequestrato il detto De Gennaro mercé minacce di morte e di altro grave danno, manifestato la volontà di estorcere denaro dal medesimo con atti tali di esecuzione cui nulla rimaneva da fare per raggiungere lo scopo. 7. - Di avere, nel 10 gennaio 1863, in tenimento di Cerreto, tolto volontariamente la vita a Vincenzo D'Andrea. D'avere nel 10 gennaio 1863 in tenimento di Cerreto, manifestato la volontà di uccidere Giuseppe D'Andrea esplodendogli contro più volte il fucile, che lo feriva al braccio e alla coscia e se la morte del medesimo non avvenne fu per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà cui nulla rimaneva da parte sua per raggiungere l'effetto desiderato. 8. - Di avere, nell'ottobre 1863, in riunione armata di malfattori in numero non minore di cinque mercé minacce di grave danno fatto con biglietti, manifestato la volontà di estorcere denaro ad Antonio Vaccarella, con atto di esecuzione, cui nulla rimaneva dalla sua parte per mandarlo ad effetto. 9. - Non che d'aver ordinato e fatto eseguire la uccisione di numero 350 pecore di pertinenza del medesimo Vaccarella, mentre pascolavano in aperta campagna nel fondo fissato dal padrone di esso. 10. - Di avere nel 12 luglio 1866 tolto volontariamente la vita a Raffaele De Blasio, mercè ripetuti colpi di arma bianca e da fuoco, in tenimento di Guardia. 11. - Di avere, nel luglio 1866, sequestrato le persone di Fabio Bolognese e di Pasquale Mazzarella ed estorto alla famiglia del primo, mercé minacce di morte o di altro grave danno, la somma lire 5098. 12. - Di avere, nell'agosto 1861 in Pontelandolfo in riunione di banda armata di cui egli era il capo, consumati atti di esecuzione aventi per oggetto di cangiare e distruggere la forma del Governo e di istigare gli abitanti ad armarsi contro i poteri dello Stato. Considerando che i fatti affermati costituiscono furto qualificato, mancata estorsione, estorsioni consumate in banda armata e con sequestro di persone, grassazione con violenze e minacce, omicidii volontarii, uno dei quali aggravato dall'agguato, punibile con la reclusione, con i lavori forzati a vita. Poiché la condanna dei lavori forzati a vita trae seco la perdita dei diritti politici e la interdizione patrimoniale. Poiché il condannato deve rispondere dei danni verso le parti civili e delle spese del giudizio. Per questi motivi LA CORTE Visti gli articoli 605, 606, 601, 610, 602, 161, 426, 428, 596 N. 4°, 597, 522, 529, 534, 106, 107, 97, 20, 23 del codice penale 568 e 569 del codice proceduta penale. CONDANNA Cosimo Giordano del fu Generoso e della fu Isaia Concetta di anni 43 di Cerreto Sannita alla pena dei lavori forzati a vita, alla perdita dei diritti politici ed alla interdizione patrimoniale, nonché ai danni a favore delle parti lese ed alle spese del giudizio a pro dell'Erario dello Stato. Ordina che la presente sia stampata, affissa e pubblicata a norma di legge. |
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