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STATO PONTIFICIO

EDITTO PERICOLI

17 dicembre 1865

 

 

EDITTO

Luigi Pericoli prelato domestico di Sua Santità Papa Pio IX protonotaio e delegato apostolico della città e provincia di Frosinone: Alla più efficace e pronta repressione del brigantaggio che ora infesta le provincie di Velletri e Frosinone, la Santità del Nostro Signore, udito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri, ci ha ordinato con dispaccio del Ministero dell'Interno n° 14416 e 14790 di pubblicare le seguenti straordinarie disposizioni:

Art. 1

È istituita nella città di Frosinone una Commissione mista di tre togati e di tre militari, la quale giudicherà di tutti i delitti che si riferiscono al brigantaggio e che si verificassero nelle due provincie. A questa Commissione oltre il procuratore fiscale sarà addetto il necessario ministero.

Art. 2

Si procederà in via spedita e sommaria, le sentenze non saranno soggette ad appello o revisione. In caso di pena capitale, prima della esecuzione dovrà interpellarsi il superiore governo.

Art. 3

Nel caso di procedura contumaciale, basterà una intimazione, in cui sarà prefisso al contumace il termine di dieci giorni a presentarsi, altrimenti si riterrà incorso in contumacia, e la causa sarà giudicata senza bisogno di altre formalità; la intimazione e la sentenza si affiggeranno alla porta dell'uditorio della Commissione e nei soliti luoghi della città di Velletri e di Frosinone. Caduto il contumace in potere della giustizia sarà esaminato, e non adducendo ragioni concludenti a sua discolpa, la Commissione ordinerà la piena esecuzione della sentenza contumaciale; in caso diverso la Commissione prescriverà l'impinguamento degli atti, ed emanerà un nuovo giudizio egualmente spedito e sommario, come se il primo non fosse stato pronunciato.

Art. 4

La riunione di soli tre briganti armati è considerata come conventicola, ed ai componenti la medesima è applicata la pena di morte colla fucilazione alle spalle.

Art. 5

Il brigante armato che non abbia appartenuto a conventicole, è punito colla galera perpetua.

Art. 6

I manutengoli, fautori, chi ha dato spontaneo ricetto, o somministrate armi, munizioni, denaro, viveri, vestiario e simili, ha dato avviso della stazione e dei movimenti della forza, e chiunque volontariamente sia per se, sia altrui mezzo, abbia in qualsivoglia modo fornito il brigantaggio, sono ritenuti complici, e come tali puniti, secondo le risultanze degli atti, con uno o due gradi minori della pena art. 4 e 5. Gli ascendenti e discendenti, la moglie ed altri congiunti fino al quarto grado di computazione civile, saranno puniti con pena minore di uno a quattro gradi ove si tratti di atti esclusivamente diretti alla salvezza personale.

Art. 7

I briganti e i complici non godranno il beneficio dell'immunità locale, e le pene di sopra comminate saranno applicate anche ai forestieri, nonostante il disposto degli art. 3 e 5 del regolamento sui delitti e sulle pene.

Art. 8

A chiunque eseguirà il fermo di un brigante verrà accordato il premio di Scudi Cinquecento; se fosse capobanda il premio sarà di Scudi Mille. Questo premio sarà pure accordato alla forza, che avrà arrestato od ucciso un brigante; ed ove ciò avesse luogo in seguito a denuncia, si preleverà a favore del denunciante un quinto del premio.

Art. 9

Ai briganti che nello spazio di quindici giorni dalla data del presente editto, si costituiranno spontaneamente nelle carceri del governo è garantita la salvezza della vita.

Dal Palazzo Apostolico di Frosinone

 

il 17 dicembre 1865

 

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