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STATO PONTIFICIO |
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EDITTO PERICOLI |
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17 dicembre 1865 |
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EDITTO Luigi Pericoli prelato domestico di Sua Santità Papa Pio IX protonotaio e delegato apostolico della città e provincia di Frosinone: Alla più efficace e pronta repressione del brigantaggio che ora infesta le provincie di Velletri e Frosinone, la Santità del Nostro Signore, udito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri, ci ha ordinato con dispaccio del Ministero dell'Interno n° 14416 e 14790 di pubblicare le seguenti straordinarie disposizioni: Art. 1È istituita nella città di Frosinone una Commissione mista di tre togati e di tre militari, la quale giudicherà di tutti i delitti che si riferiscono al brigantaggio e che si verificassero nelle due provincie. A questa Commissione oltre il procuratore fiscale sarà addetto il necessario ministero. Art. 2Si procederà in via spedita e sommaria, le sentenze non saranno soggette ad appello o revisione. In caso di pena capitale, prima della esecuzione dovrà interpellarsi il superiore governo. Art. 3Nel caso di procedura contumaciale, basterà una intimazione, in cui sarà prefisso al contumace il termine di dieci giorni a presentarsi, altrimenti si riterrà incorso in contumacia, e la causa sarà giudicata senza bisogno di altre formalità; la intimazione e la sentenza si affiggeranno alla porta dell'uditorio della Commissione e nei soliti luoghi della città di Velletri e di Frosinone. Caduto il contumace in potere della giustizia sarà esaminato, e non adducendo ragioni concludenti a sua discolpa, la Commissione ordinerà la piena esecuzione della sentenza contumaciale; in caso diverso la Commissione prescriverà l'impinguamento degli atti, ed emanerà un nuovo giudizio egualmente spedito e sommario, come se il primo non fosse stato pronunciato. Art. 4La riunione di soli tre briganti armati è considerata come conventicola, ed ai componenti la medesima è applicata la pena di morte colla fucilazione alle spalle. Art. 5Il brigante armato che non abbia appartenuto a conventicole, è punito colla galera perpetua. Art. 6I manutengoli, fautori, chi ha dato spontaneo ricetto, o somministrate armi, munizioni, denaro, viveri, vestiario e simili, ha dato avviso della stazione e dei movimenti della forza, e chiunque volontariamente sia per se, sia altrui mezzo, abbia in qualsivoglia modo fornito il brigantaggio, sono ritenuti complici, e come tali puniti, secondo le risultanze degli atti, con uno o due gradi minori della pena art. 4 e 5. Gli ascendenti e discendenti, la moglie ed altri congiunti fino al quarto grado di computazione civile, saranno puniti con pena minore di uno a quattro gradi ove si tratti di atti esclusivamente diretti alla salvezza personale. Art. 7I briganti e i complici non godranno il beneficio dell'immunità locale, e le pene di sopra comminate saranno applicate anche ai forestieri, nonostante il disposto degli art. 3 e 5 del regolamento sui delitti e sulle pene. Art. 8A chiunque eseguirà il fermo di un brigante verrà accordato il premio di Scudi Cinquecento; se fosse capobanda il premio sarà di Scudi Mille. Questo premio sarà pure accordato alla forza, che avrà arrestato od ucciso un brigante; ed ove ciò avesse luogo in seguito a denuncia, si preleverà a favore del denunciante un quinto del premio. Art. 9Ai briganti che nello spazio di quindici giorni dalla data del presente editto, si costituiranno spontaneamente nelle carceri del governo è garantita la salvezza della vita. Dal Palazzo Apostolico di Frosinone |
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il 17 dicembre 1865 |
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