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SOTTOPREFETTURA DI ISERNIA |
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DECRETO |
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Isernia 28 Maggio 1865 |
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Veduta la ordinanza pubblicata dal Signor Prefetto della Provincia di Terra di Lavoro a di 14 Maggio cadente mese, con la quale, ritenendosi che il territorio di quella Provincia nuovamente è infestato da parecchie bande di ladroni, si decretano varii provvedimenti nello interesse della pubblica sicurezza o per ottenere la estirpazione del brigantaggio. Veduto il telegramma del Sig. Prefetto della Provincia di Molise in data d'oggi, con cui autorizza che una ordinanza contenente provvedimenti analoghi a quelli decretati dal Sig. Prefetto di Terra di Lavoro sia pubblicata in tutt'i Comuni di questo Circondano, i quali sono esposti allo scorrerie delle stesse bande che infestano la Provincia vicina. Veduto l'articolo 120 della legge di P. Sicurezza pubblicata nelle provincie Napolitane a di 8 Gennaio 1861, tuttora vigente. DECRETA 1. A partire dal 1 Giugno prossimo sino a nuova disposizione, in tutt'i i Comuni de' mandamenti di Venafro e Castellone a Volturno, ne' Comuni di Fornelli, Macchia d'Isernia, Monteroduni, Longano, S. Agapito, Castelpizzuto e Roccamandolfi, e nelle parti montuose del territorio di Pettoranello di Molise, S. Massimo, Boiano, S. Polo Matese, Campochiaro e Guardiaregia, avranno effetto i seguenti provvedimenti. 2. Nessuno potrà girare per le campagne senza una carta di ricognizione rilasciata dal rispettivo Sindaco sotto la costui più stretta responsabilità personale. Tale carta non potrà mai esser concessa a persona sottoposta alla sorveglianza speciale o notoriamente sospetta. 3. Chi fosse autorizzato come sopra ad andare in campagna non potrà portare viveri, Vino, liquori, e tabacco in quantità maggiore di quella puramente necessaria per una sola giornata. 4. Nessuno potrà andar fuori de' luoghi abitati da un'ora di notte sino all'alba senza positiva necessità che dovrà essere giustificata ed espressa in un permesso speciale rilasciato dal Sindaco. 5. Nessuno potrà dimorare in tempo di notte nelle masserie nelle case e pagliaie sparse in campagna, senza un'apposita autorizzazione del Sindaco, e sotto condizione di non tenere maggior quantità di viveri vino, liquori e tabacco di quella strettamente necessaria per una giornata. 6. I Sindaci trasmetteranno senza indugio a' Comandanti le rispettive stazioni de' R. Carabinieri l'elenco de' permessi e delle autorizzazioni date secondo gli art. 4 e 5: del presente decreto. 7. I contravventori alle disposizioni contenute negli art. 2. 3. 4. e 5. sarianuo arrestaii e presentati all'Autorità Giudiziaria per essere puniti con gli arresti o con l'ammenda, secondo le circostanze, salvo il caso di connivenza co' briganti. 8. I Sindaci, i Delegati di Pubblica Sicurezza, le Guadia Nazionali in servizio, l'Arma de' R. Carabinieri, e tutti gli. Agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Il Sottoprefetto F. DE FEO |
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