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GOVERNO DELLA PROVINCIA

DI ABRUZZO ULTRA PRIMO

 

 

1. Ufizio 3. Carico
Riscontro de'
alla N. del protocollo
lettera N. spedizione 277

OGGETTO Ai Signori Intendente, Sindaci, e Giudici di Circondari
Teramo, 11 febbraio 1861

SIGNORI
Si ha fondata ragione a temere che i Predicatori nella ricorrenza della prossima Quaresima invece di annunziare ai popoli la Divina parola, ed invece di predicar loro colla voce e coll'esempio le sublimi virtù del Divino Maestro, che sono base e fondamento di ogni civile consorzio, accecati da spirito di parte e da mondane considerazioni non suscitino scandali, non eccitino reazioni e disordini. Perciò le SS.LL. prenderanno in seria considerazione la tutela ed il mantenimento dell'ordine pubblico, e per tanto conseguire rammento loro: Che i Predicatori non proposti né accettati dai Decurionati secondo le vigenti disposizioni non han dritto a retribuzioni; e che nelle Chiese di spettanze municipali e di Regio padronato potrà anche negarsi l'esercizio della predicazione se temesi turbato l'ordine pubblico. Ad ogni evento le SS.LL. noteranno la condotta de' Predicatori e settimanilmente mi terranno informato delle massime che da costoro s'insegneranno, sia dal Pulpito, sia nelle private conversazioni, sia in qualunque altra circostanza. Invigeleranno attendamente qual siasi cambiamento che si verificasse nello spirito pubblico del paese dopo il loro arrivo, e me ne terranno avvisato. Qualora il Predicatore censurasse le istituzioni e le leggi dello Stato, Ella lo farà immediatamente arrestare, e tra le ore 24 lo metterà a disposizione del potere giudiziario, perché proceda contro di esso a norma del Decreto de' 24 settembre 1860; e ciò in seguito di circolare degli otto corrente. Mi accusino ricezione della presente, e ne curino sotto la loro più stretta responsabilità l'adempimento.

Pel GOVERNATORE IL VICE GOVERNATORE

DECOROSO SIGISMONDI

 

 

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