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CONVENZIONE MILITARE DI CASSINO

(Stato Pontificio e Piemontesi)

Cassino 24 febbraio 1865

 
 

Art. 1

Il concorso delle truppe e degli agenti di pubblica sicurezza dei due Stati, contro il brigantaggio, potrà estendersi, dietro accordi preventivi, dai comandanti militari delle due frontiere fino alla traslimitazione reciproca delle truppe oltre i confini politici dei due Stati, ma questa facoltà sarà circoscritta nel modo qui assegnato. Ammettere lo sconfinamento reciproco in caso di persecuzione di brigantaggio, fino a giungere nei versanti dei monti e da arrestarsi in modo da non oltrepassare il paese, né troppo arrestarsi ai medesimi.

Art. 2

Durante l'operazione militare dello sconfinamento di briganti che cadessero nelle mani delle truppe saranno da quest'ultime custoditi, e trasmessi regolarmente all'autorità militare di quello Stato in cui furono arrestati, e per far ciò verrà dal comandante le truppe che li custodisce inviato avviso al più prossimo comandante militare onde spedisca a prenderli.

Art. 3

Le truppe che avranno sconfinato rientreranno nei propri confini, appena cessato il bisogno della persecuzione in comune. La loro permanenza in zona delineata all'articolo primo e occorrendo anche al di là di questo limite, non potrà aver luogo se non dietro richiesta formale e per iscritto del Comandante delle operazioni militari del di cui distretto avrebbe luogo lo sconfinamento.

Art. 4

Le truppe che avranno sconfinato nelle due zone saranno, durante la loro permanenza mantenute per conto del governo rispettivo, però i due Comandanti militari della doppia zona promettono di darsi a questo riguardo ogni aiuto e facilitazione che i casi possono richiedere, ben inteso, salvo il rimborso delle spese.

Art. 5

Si promettono le due autorità firmanti il presente accordo di abbassare ordini e disporre presso li propri dipendenti onde ognuno da parte loro si dia premura parteciparsi reciprocamente tutte le notizie riguardanti briganti e brigantaggio e somministrarvi le guide necessarie ed ecc., ed infine non obliar nessun dettaglio che possa interessare il più attivo e prossimo servizio contro il brigantaggio.

Art. 6

Per quei soli casi che avvenga uno sconfinamento di truppe regolari per il suddetto servizio, potranno le squadriglie borghesi, sia da una parte che dall'altra coadiuvare il movimento d'operazione, sempre che siano capitanate e guidate in unione a gendarmi pontifici o di Reali carabinieri o di truppe regolari si da una parte che dall'altra.

Il suddetto accordo ha pieno vigore dalla data in cui qui sotto apposte le singole firme dei Comandanti militari.

Cassino 24 febbraio 1865

Il Maggiore Comandante la 2° suddivisione della gendarmeria della provincia di Frosinone;

Il Maggior Generale Comandante la 1° zona militare di Cassino.

 

 

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