LEGGE ABOLITIVA DELLA FEDUALITA' (stralcio)

Napoli

7 fiorile anno 7 della Libertà

Stamperia Nazionale

1799

   

Libertà

Eguaglianza

Il governo provvisorio considerando che il sostegno e 'l fondamento di una libera costituzione è la sicurezza, che hanno gl'individui di godere de' loro diritti naturali, e di tutti gli altri beni, di cui l'Autore di ogni esistenza gli ha ricolmi, e che i primi diritti dell'uomo, che sono inalienabili, ed imprescrittibili, sono la libertà, l'eguaglianza e la proprietà: e che perciò niun cittadino può essere astretto a far quello, che la legge non prescrive, e che niuna distinzione esiste fra loro ne di nascita, ne di potere ereditario, e che ciascuno debba godere de suoi beni, e del prodotto di sue fatighe, come sua proprietà, senzachè altri possa per la di lui utilità privata toglierne alcuna parte:

Considerando inoltre, che tutte le istituzioni della feudalità, immaginate nell'ignoranza, e fondate sull'usurpazione, sono violenze fatte all'umanità, e che quindi tutt' i diritti giurisdizionali personali, e reali, ch'esercitavano i così detti Baroni sono contrarj ai primi diritti dell'uomo, ed al loro vivere civile, contro il quale non possono opporsi ne contratti ne prescrizioni, e che nel felice momento della rigenerazione di quella Repubblica, è a' uopo restituire a libero Cittadino ogni suo diritto, stabilisce ed ordina quanto segue: …………………

……….. e prestazioni di simil natura su i prodotti delle terre, e delle industrie, che i detti Cittadini per l'innanzi chiamati baroni, esercitavano sui fondi de' particolari, o delle Comuni, restano aboliti, e vietati, rimanendo i fondi liberi di si' fatta servitù, eccetto quelle prestazioni, che si pagano agli ex baroni per titolo di censo, di colonia, e di concessione enfiteutica, purchè esista il titolo primitivo, ed il contratto privato di concessione, il quale dimostri di non esservi usuparzione feudale, e che le rendita sieno il prezzo del fondo concesso. Tali prestazioni però saran ridottre a canone sulla conservazione di un decennei da potersi redimere al cinque per centro.

VII. Tutte le gabelle, decime, terratici, e qualsivogliano diritti di origine feudale esercitati su de fondi de' particolari, o delle Comuni resztano aboliti.

VIII. Tutti i demani detti feudali sopra dei quali i Cittadini dell'anzidetto feudo esercitavano in qualunque maniera l'uso civico di pascere, di seminare, ed altro, appartengono intieramente alla Comune, nella quale son situate, e fino a nuovo ordine i naturali della Comune pagheranno per lo godimento di questi Demani all'Amministrazione Municipale, la quale ne darà conto alle Autorità Superiori le stesse prestazioni, e redditi come per lo passato …………..