REGOLAMENTO

 

Regolamento specifico del Coro degli Angeli allegato allo statuto

Art.1) – Questa associazione è nata per volontà di un gruppo di cittadini il cui fine è quello, come già previsto nello statuto , di educare i Soci ed in particolare giovani e ragazzi ma principalmente di avviarli ed istruirli nell’arte del canto e della musica di INNI SACRI E CANTI TRADIZIONALI.

Art.2) - Esso è diretto da un Maestro, che ha la responsabilità e la insindacabile facoltà di scegliere i brani da imparare e da eseguire, eventualmente , prima di ogni esibizione al pubblico, nonché di assegnare posizioni nella disposizione ed eventuali parti soliste. Risponde del suo operato e delle sue scelte solo al C.D. nonché all’Assemblea su richiesta scritta dei 2/3dei soci scritti.

Art.3) - Ogni socio è responsabile degli spartiti e dei brani che gli vengono affidati. E’ fatto divieto assoluto diramare o cedere ad estranei spartiti o brani senza la preventiva autorizzazione del C. D. pena la radiazione dal Coro stesso.

Art.4) - E’ fatto divieto assoluto agli appartenenti del Coro esibirsi o presentare in pubblici spettacoli senza la preventiva autorizzazione del C.D., i brani preparati nell’ambito del Coro.

Art. 5) - Il socio dimissionario che non intende più partecipare alla vita del Coro è obbligato alla restituzione degli spartiti e brani in tuo possesso di proprietà dell’Associazione; in mancanza questa è autorizzata a perseguirlo per la restituzione anche in sede giudiziaria.

Art.6) - I componenti del Coro avranno divisa unica , scelta in assemblea dai soci aventi diritto di voto , ad eccezione del maestro e degli strumentisti ; pertanto senza di essa il componente sprovvisto non potrà esibirsi in pubblico insieme agli altri componenti.

Art.7) - Ogni socio facente parte del Coro è obbligato per ogni esibizione in pubblico a partecipare ad almeno le ultime dieci prove di preparazione; in mancanza non potrà esibirsi, salvo dimostrazione di preparazione da esprimere a giudizio insindacabile del Maestro il quale ha la facoltà periodicamente ed ogni volta lo ritenga opportuno di sottoporre i componenti del coro a prova singola.

Art.8) - Per i soci non maggiorenni la firma del presente da parte di colui che esercita la patria podestà equivale ad autorizzazione scritta per le esibizioni anche fuori sede.

Art.9) – Il coro per l’esibizione in pubblico e per qualunque spostamento deve munirsi di polizza assicurativa contro qualunque ed eventuale infortunio e per danni agli attrezzi e strumenti musicali.

Art.10) – Senza il pagamento della prescritta SIAE è vietata qualunque esibizione in pubblico.

Art.11) - Il Coro non ha scopi di lucro per cui non potrà mai chiedere pagamento per l’esibizione, comunque, può accettare eventuale rimborso spese ed incentivazione per lo studio e la preparazione.

Art.12) - Il fondo cassa del Coro sarà depositato con libretto di risparmio al portatore presso un Istituto di Credito. Il suddetto libretto sarà affidato al Segretario-Cassiere il quale è autorizzato al prelievo di eventuali somme occorrenti ed è obbligato a depositare gli introiti riscossi eccedenti la somma minima di £.100.000, pari ad Euro 51,65.

Art.13) - E’ responsabilità del Presidente definire qualunque richiesta di esibizione e prima di dare qualunque assenso è obbligato ad acquisire il parere positivo del Maestro del Coro.

Letto approvato e sottoscritto in segno di accettazione.

I Soci o Colui che esercita la patria podestà.

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